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Aprire un’attività di commercio elettronico: cosa può essere utile sapere

Se fino a qualche anno fa gli acquisti online rappresentavano un’abitudine consolidata solo per chi poteva vantare una certa familiarità con il digitale e le nuove tecnologie, oggi la pratica è diventata comune ai più. Forte dell’assenza di limiti geografici o temporali, il settore ha continuato ad affermarsi e per un imprenditore è diventato naturale valutare la possibilità di aprire un sito e-commerce per vendere i propri prodotti o servizi sul web.


In Italia il tasso di crescita del settore è piuttosto alto e le stime per gli anni a venire puntano nella stessa direzione. Sicuramente l’emergenza sanitaria e il lockdown hanno influenzato il contesto, ma far fruttare il proprio business approfittando delle opportunità messe a disposizione dal commercio elettronico sembra una possibilità che merita di essere considerata in ogni caso.

Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio e-commerce B2C promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano sullo stato del settore in Italia, nel 2021 gli acquisti online valevano ben 39,4 miliardi di euro (+21% rispetto al 2020): quelli relativi ai prodotti crescevano, anche se con un ritmo più contenuto (+18%) rispetto all’anno precedente (+45%), mentre quelli di servizi, dopo la forte crisi del 2020 (-52%), vedevano una notevole ripresa (+36%).

Cos’è importante sapere quando si decide di aprire un e-commerce di tipo B2C (Business to Consumer)? Ecco un breve vademecum.

Ai contratti telematici viene applicata la disciplina dei contratti in generale contenuta nel Codice Civile, a cui si affianca la normativa italiana specifica sul commercio elettronico, emanata con il Decreto legislativo 70/2003 in attuazione della Direttiva 2000/31/CE, anche nota come “Direttiva sul commercio elettronico”.

Per avviare un’attività e-commerce occorre essere titolare di Partita Iva e costituire una società davanti al notaio (sempre che tale attività non venga svolta da un’impresa individuale), iscriversi alla Camera di Commercio e presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune nel quale si intende avviare l’attività.

Generalmente la scelta della forma giuridica della società titolare dell’e-commerce avviene tra queste opzioni: società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata. Nel caso in cui l’idea alla base dell’e-commerce, a livello di prodotto o servizio proposto, sia particolarmente innovativa, è possibile chiedere alla Camera di Commercio l’iscrizione nel registro delle start up innovative, beneficiando così di un regime di favore.


È inoltre necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del proprio sito web, i dati identificativi dell’Internet Service Provider, un indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico. Per vendere beni o servizi in altri Paesi UE è prevista anche l’iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System).

Gli obblighi di pubblicazione dei dati aziendali sul proprio sito web cambiano in base all’attività svolta. In sintesi, sono necessari: nome, denominazione o ragione sociale; domicilio e sede legale; contatto telefonico e indirizzo di posta elettronica; numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA o registro imprese; eventuale ordine professionale e numero di iscrizione; titolo professionale e Stato membro nel quale è stato rilasciato; numero di Partita Iva; indicazione chiara e inequivocabile di prezzi e tariffe applicate; Cookie policy.

Da seguire, inoltre, ci sono le direttive in materia di privacy (GDPR), che variano in base all’utilizzo dei dati dei clienti e ai servizi offerti.

Le condizioni di vendita devono essere pubblicate sul sito web e presentate con un linguaggio chiaro. Il consumatore, inoltre, deve essere informato del proprio diritto di recesso. Ad eccezione dei casi in cui il recesso non è previsto per caratteristiche particolari del prodotto acquistato, il consumatore può recedere dal contratto entro un certo termine senza dover fornire motivazioni o incorrere in spese.

Le vendite ai consumatori finali sono esonerate dall’obbligo di emissione di fattura, tranne che in caso di esplicita richiesta da parte del cliente, così come da scontrino e ricevuta fiscale. Il venditore dovrà però annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, IVA compresa, nel registro dei corrispettivi.

Da gennaio 2021 si applica la Direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2), in base alla quale tutte le piattaforme di e-commerce devono attivare procedure di pagamento con sistemi di autenticazione oppure con un’autenticazione a due fattori come una password a tempo (OTP).

Suggeriamo a coloro che stanno valutando l’apertura di un’attività di e-commerce, di visionare il sito della Camera di Commercio territorialmente di riferimento, dove è possibile trovare anche informazioni su eventuali bandi per accedere a fondi finalizzati a sviluppare la propria attività commerciale tramite lo strumento dell’e-commerce.

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